Whistleblowing

Contesto
Il decreto legislativo n. 24/2023 costituisce oggi la normativa di attuazione in Italia della “Direttiva Europea n. 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la 

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. 
Tale istituto consiste nella possibilità di effettuare segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea e cioè sui comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (c.d. “Whistleblowing” e il soggetto che le effettua è il c.d. “Whistleblower”).
Lo scopo dell’atto organizzativo è definire e regolamentare le modalità di gestione del Whistleblowing: si forniscono  indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni interne (“Segnalazione”), si rammentano, altresì, gli altri canali previsti dalla normativa (segnalazione esterna, divulgazione pubblica e denuncia alle Autorità) e si illustrano le forme di tutela previste dalla normativa, intendendosi qui integralmente richiamata la normativa di riferimento nonché le recenti Linee Guida ANAC.
In attuazione di tali indirizzi, e tenuto conto della sopravvenuta approvazione delle Linee Guida dell’ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l ‘Atto organizzativo interno si prefigge lo scopo di:  
a) delineare la procedura per la segnalazione di condotte illecite al RPCT, con garanzia di un’adeguata sicurezza dei dati personali, una corretta, efficiente e tempestiva gestione della segnalazione;  
b) descrivere l’iter di gestione della segnalazione interna da parte del RPCT, definendo il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l’accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, anche con riferimento alle regole per interlocuzioni in sicurezza RPCT/segnalante, nonché alle modalità di gestione in sicurezza dell’invio della segnalazione a terzi (interni ed esterni) e alla procedura operativa da seguire nei casi in cui sia inviata a soggetto incompetente; 
c) mettere a disposizione degli interessati informazioni chiare sul canale interno anche orale, le procedure e i presupposti per effettuare la segnalazione interna, nonché sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare segnalazioni esterne

Sistema per le segnalazioni condotte illecite (whistleblower)
Il sistema è indirizzato a coloro (c.d. whistleblowers) che intendono segnalare all’Azienda comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
Con l'introduzione del decreto legislativo n. 24 del 10/03/2023, pubblicato in GU n. 63 del 15/03/2023 e che ha effetto dal 15 Luglio 2023, possono ricorrere alla procedura di segnalazione i dipendenti e coloro che a vario titolo prestano la propria attività presso l’o a favore della stessa: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti, tirocinanti (retribuiti e non), volontari, etc.

Modalità di inoltro delle segnalazioni
Le innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023 prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni con modalità scritte e/o orali.
La segnalazione scritta può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo allegato all’atto organizzativo interno. Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Azienda scegliendo tra uno dei seguenti canali
I canali interni di Segnalazione (scritta, orale o di persona) garantiscono la riservatezza e sono affidati al RPCT e al personale dell’ufficio debitamente autorizzato (Ufficio dedicato del RPCT). 
La Segnalazione scritta è indirizzata al RPCT dell’Azienda- anche mediante il modello di cui al par. 13 dell’Atto Organizzativo interno- e può essere inoltrata con le seguenti modalità: 
o indirizzo di posta elettronica: prevenzionecorruzionetrasparenza@asprc.it , indicando nell’oggetto della e-mail “Segnalazione di Whistleblowing”;
o a mezzo servizio postale indirizzata al RPCT c/o ASP RC in Via S. Anna Pal. TIBI n. 18 – CAP 89128 Reggio Calabria. La comunicazione dovrà essere inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata personale” e, una volta ricevuta dall’Ente, dovrà essere inviata – senza aprire la busta – al RPCT, garantendone la riservatezza; 
o a mezzo consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, indirizzata al RPCT recante la seguente dicitura “Riservata personale”: una volta ricevuta dall’Ente, dovrà essere inviata – senza aprire la busta – al RPCT, garantendone la riservatezza.
Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
la prima (busta A) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
la seconda (busta B) con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura: “RISERVATA PERSONALE –Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ASP RC”
Si avverte che per beneficiare delle relative tutele è sempre importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 (decreto Whistleblowing) nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.  
È in corso di implementazione un applicativo informatico.
Il Segnalante può, altresì, effettuare la Segnalazione in forma orale: 
- mediante telefonata al numero di telefono diretto del RPCT 0965.347345;
- di persona richiedendo apposito appuntamento (telefonicamente o a mezzo e-mail), fissato entro un termine ragionevole, al RPCT o all’Ufficio dedicato del RPCT.
I canali di segnalazione scritti o orali garantiscono, se utilizzati nei termini precisati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Cosa si può fare
L'attività di vigilanza anticorruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale, qualora ritenga la segnalazione fondata, in un'ottica di prevenzione della corruzione, può disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, la Guardia di Finanza.

Cosa non si può fare
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale:
> NON tutela diritti e interessi individuali
Il canale del whistleblower non è una forma alternativa alle modalità previste dalle norme per raccogliere le segnalazioni di violazione di interessi di carattere personale o individuali ovvero che sono riconducibili a "contestazioni, rivendicazioni o richieste [...] a carattere personale del segnalante [...] che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o [...] con le figure gerarchicamente sovraordinate"
e , pertanto,
> NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
> NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime
> NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante
> NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati

Tutela del segnalante
Misure: Obbligo di riservatezza
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e informazioni non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso. Nell 'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.]
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii e di tutte le  forme di accesso civico.


Misure: Divieto di ritorsione
Colui che segnala, con le modalità sopra indicate, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è protetto da ritorsioni. Quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, discriminato, intimidito o fatto oggetto di ostracismo, o sottoposto a misure disciplinari ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro etc. a causa della segnalazione.

Eccezioni
Le tutele citate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.